Moratorie clientela famiglie: le estensioni agevolative
Oltre alle fattispecie disciplinate dall’art. 54 del decreto legge 18/2020, la Banca ha previsto un’estensione delle agevolazioni offerte alla clientela famiglie colpita dalla diffusione dell’epidemia Covid19.
Di seguito si riportano i soggetti e le casistiche ulteriori ammissibili a moratoria.
Beneficiari
Sono ammissibili alla sospensione di mutui ipotecari e prestiti personali ottenuti per finalità estranee all’attività di impresa:- tutti i soggetti previsti dall’art. 54 DL 18/2020 che si trovino nelle condizioni di pregiudizio dallo stesso stabilite
- lavoratori dipendenti che, pur non avendo subito la cessazione del rapporto o la riduzione nominale degli emolumenti, non siano stati pagati dal proprio datore di lavoro
- Soci di imprese famigliari e titolari di imprese individuali che dichiarino che l’impresa individuale di cui sono titolari / la società di cui sono Soci:
a. costituisce la fonte principale di sostentamento proprio e del proprio nucleo famigliare
b. ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid19.
Prestiti ammessi a moratoria
Sono ammessi alla sospensione rateale della quota capitale o dell’intera rata per non più di 2 volte nel periodo di vigenza del decreto 18/2020 e per un periodo massimo complessivo non superiore a:
- 18 mesi i mutui ipotecari prima casa,
- 12 mesi i mutui ipotecari non prima casa,
- 9 mesi i prestiti chirografari.
Oneri e garanzie
Considerando la finalità e il contesto entro cui tali facilitazioni sono concesse, la Banca ha stabilito che:
- non siano applicate commissioni o spese di istruttoria
- non sia modificato il tasso contrattuale del finanziamento.
Esclusioni
Valgono per l’esclusione della moratoria discrezionale le casistiche già dinanzi previste per l’esclusione dalla moratoria ex art. 54 DL 18/2020.
Richiesta
La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i mutuatari in capo ai quali si sia verificato l’evento pregiudizievole.
I mutuatari potranno presentare la richiesta di sospensione tramite l’apposita modulistica e, nel caso di lavoratori dipendenti, sarà necessario unire:
- per la casistica di cui all’art. 54 DL 18/2020, fare riferimento all’allegato 1 (lavoratori dipendenti) e all’allegato 2 (lavoratori professionisti e lavoratori autonomi)
- per il caso di mancata corresponsione dello stipendio, la movimentazione degli ultimi due mesi del conto domiciliatario dello stipendio dove si riscontri il mese di accredito dello stipendio e il mese successivo privo di accredito (nel caso in cui il conto domiciliatario dello stipendio sia del ns. Istituto, la verifica sarà svolta dalla Filiale proponente).
- Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda ai relativi fogli informativi della sezione “MUTUI”